Come si avvia una Mediazione?

 

Come si avvia una Mediazione?

Avviare una Mediazione è semplice e veloce!

Camera di Conciliazione Italiana, organismo di mediazione, è a Taranto, Bari, BAT, Brindisi e Lecce.

Per avviare una mediazione è sufficiente compilare l’ISTANZA DI MEDIAZIONE  e spedirla via mail a italianaconciliazione@pec.it oppure via fax al numero 099.9871213. L’istanza rimane sospesa sino a quando non viene effettuato il pagamento con bonifico o in contanti direttamente presso una delle nostre sedi. I dati per effettuare il Bonifico sono:

Pagamento delle spese di avvio di €. 40,00 + iva (48,80 euro) mediante bonifico bancario
intestato a CAMERA DI CONCILIAZIONE ITALIANA
IBAN IT42 F088 1715 8010 0800 0000 930
B.C.C. DI SAN MARZANO DI S. GIUSEPPE

Avendo Cura di specificare nella causale la descrizione “ISTANZA DI MEDIAZIONE “nome cliente”
E’ possibile effettuare il pagamento in contanti anche recandosi presso una delle nostre sedi.

Puoi anche utilizzare la procedura guidata online al seguente link ISTANZA ON LINE dove ti seguiamo passo passo nella compilazione ed invio della istanza. Al termine della procedura guidata otterrai un codice di prenotazione mediante il quale effettuare il pagamento delle spese di avvio per il corretto avvio del procedimento di Mediazione.

Nel caso di Gratuito Patrocinio non sono dovute le indennità di Mediazione e si utilizza la seguente Istanza per l’ammissione al Gratuito Patrocinio ovvero è sufficiente allegare il provvedimento del Consiglio dell’Ordine che delibera l’ammissione al Gratuito Patrocinio.
Per aderire ad una mediazione già attivata utilizza la Risposta alla Domanda di Mediazione

Camera di Conciliazione Italiana, organismo di mediazione, è a Taranto, Bari, BAT, Brindisi e Lecce

Cosa succede dopo.
Una volta verificato che la domanda è stata compilata in tutte le sue parti e che il pagamento è stato effettuato, la segreteria considererà la domanda DEPOSITATA, con tutti gli effetti di legge.

Riceverai una comunicazione di avvenuto deposito, con l’indicazione del nr.Ordine dell pratica, del Mediatore designato e del primo incontro di Mediazione oltre alle credenziali di accesso su internet per seguire online lo stato della pratica al seguente link “SEGUI LA TUA MEDIAZIONE“.

Per ogni ulteriore chiarimento non esitare a CONTATTARCI

Ti ricordiamo che la MEDIAZIONE è un procedimento VOLONTARIO e RISERVATO:
Art. 2 (D.Lgs 28/20140) – Controversie oggetto di mediazione
1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto
Art. 9  (D.Lgs 28/2010) – Dovere di riservatezza
1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
Art. 10 (D.Lgs 28/2010) – Inutilizzabilità e segreto professionale
1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si  stendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Camera di Conciliazione Italiana, organismo di mediazione, è a Taranto, Bari, BAT, Brindisi e Lecce

Provare a conciliare conviene sempre.

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