TABELLA DELLE INDENNITA’

Corsi per Mediatori Civili: Aggiornamento 18 ore e Formazione 54 ore
25 Febbraio 2022
Corso di Aggiornamento di 10 ore per Mediatori
28 Marzo 2024
Show all

TABELLA DELLE INDENNITA’

Le tariffe che seguono sono determinate ai sensi degli artt. 28-34 del Dm 150/2023.

Le indennità di mediazione per il primo incontro sono composte da due voci: spese di avvio e spese di mediazione per il primo incontro.

Le stesse sono dovute prima dello svolgimento del primo incontro sia dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione, che dalla parte chiamata in mediazione al momento dell’adesione al procedimento.

Al deposito della domanda, la parte istante deve corrispondere, oltre alle indennità di mediazione, le spese di notifica pari a € 10,00 per ogni raccomandata a/r nazionale, a € 15,00 per ogni raccomandata1 o internazionale.

Nessuna spesa è dovuta per le convocazioni effettuate tramite pec.

Indennità per il primo incontro

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 25.000 a euro 50.000,00.

In caso di mancato accordo al primo incontro null’altro è dovuto all’organismo.

Qualore le parti non raggiungano un accordo al primo incontro ed il procedimento si prolunghi in uno o più incontri successivi, ciascuna parte dovrà corrispondere le spese di mediazione di seguito indicate in base all’esito del procedimento.

Ipotesi 1: accordo al primo incontro

In caso di conciliazione al primo incontro, sono dovuti gli importi indicati nell’allegato A del Dm 150/2023 calcolati detraendo gli importi già versati e incrementando la differenza del 10% (art 30, comma 1, Dm 150/2023). La tabella che segue, riporta gli importi da corrispondere al verificarsi dell’ipotesi innanzi descritta.

Ipotesi 2: mancato accordo agli incontri successivi al primo

In caso di mancata conciliazione negli incontri successivi al primo, sono dovuti gli importi indicati nell’allegato A del Dm 150/2023 calcolati detraendo gli importi già versati (art 30, comma 3, Dm 150/2023). La tabella che segue, riporta gli importi da corrispondere al verificarsi di tale potesi.

Ipotesi 3: accordo agli incontri successivi al primo

In caso di conciliazione agli incontri successivi al primo, sono dovuti gli importi indicati nell’allegato A del Dm 150/2023 calcolati detraendo gli importi già versati e incrementando la differenza del 25% (art 30, comma 2, Dm 150/ 2023). La tabella che segue, riporta gli importi da corrispondere al verificarsi dell’ipotesi.

PARTECIPAZIONE DA REMOTO e FIRMA DIGITALE : La parte che intende partecipare da remoto deve essere munita di firma digitale ovvero, qualora non la possegga, deve essere munita di identità digitale (SPID) e dovrà versare, anche se appartiene ad un centro di interesse, € 20,00 iva compresa per ogni firma elettronica qualificata apposta tramite la piattaforma utilizzata dalla Camera di Conciliazione Italiana.

RICHIESTA DI RINVIO La parte che richiede ed ottiene un rinvio dell’incontro di mediazione deve corrispondere l’importo di 15,00 euro iva inclusa per le operazioni di segreteria afferenti le attività propedeutiche e conseguenti al rinvio stesso.

MODALITÀ DI PAGAMENTO Ciascuna parte, oltre alle indennità di primo incontro, deve corrispondere l’intero importo delle spese di mediazione al verificarsi delle ipotesi sopra indicate.

Il versamento integrale degli importi dovuti è condizione per il rilascio del verbale di mediazione. Gli importi per lo svolgimento del procedimento di Mediazione comprendono i costi per la preparazione e lo svolgimento dell’intero procedimento di mediazione, l’onorario del mediatore e degli eventuali mediatori ausiliari. I costi degli eventuali esperti nominati (Consulenti Tecnici in mediazione) dovrà essere saldato separatamente.

Ai sensi dell’art 34 comma 3 del dm 150 2023 le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’organismo le spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quanto più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell’organismo li considera come una parte unica.